Per quanto riguarda la manutenzione in generale, la sua periodicità dipende da vari fattori, tra cui :
- La normativa
- Il settore produttivo
- Il tempo e la frequenza di utilizzo di un macchinario/impianto/bene
- La robustezza e durabilità degli stessi
- L’ambiente circostante
Per quanto riguarda obblighi e normative, bisogna innanzitutto far riferimento alla UNI 11063:2017 (precedente UNI 11063:2003).
La norma riguarda tanto gli aspetti legati alla sicurezza quanto le politiche di manutenzione, trasversalmente ai vari settori d’attività.
È la stessa normativa opera la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tra le altre normative a riguardo emergono:
- La UNI EN 13306:2018, che specifica la terminologia di manutenzione per le aree tecniche, amministrative e gestionali.
- La UNI EN 15341:2019, che descrive un sistema per la gestione degli indicatori (KPI) atti a misurare le prestazioni, nonché a valutare e migliorare l’efficienza sotto il punto di vista tecnico, economico e organizzativo.
- La UNI 10224:2007, che indica principi, criteri e metodi per istituire, organizzare e gestire il processo di manutenzione.
- La UNI 10148:2007, che descrive la gestione di un contratto di manutenzione.
- La UNI EN 13460:2009, che fornisce le linee guida ed indica gli obblighi con riguardo alla documentazione relativa al processo di manutenzione.
Inoltre, nel D.Lgs. 81/2008 (TU) sono indicati gli specifici obblighi, in particolare:
- Per i luoghi di lavoro (all’articolo 64 c. 1 lettera c)
- Per le attrezzature (all’articolo 71 comma 4)
- Per gli impianti elettrici (in modo specifico all’art. 80 c. 3 e 3bis), per l’impianto antincendio e per l'impianto di condizionamento (all’art.64 c1), impianto di riscaldamento e così fino a comprenderli tutti.
In particolare, il decreto legislativo obbliga a fare manutenzione a impianti, macchine, dispositivi di sicurezza, ecc. introducendo il concetto di regolarità (art. 15 comma C).
Inoltre, impone anche l’immediata eliminazione dei difetti e dei fuori uso che possano in qualche modo pregiudicare la sicurezza (art. 15 comma Z) almeno due volte all’anno in ambienti pubblici o industrie.

